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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte d’Appello Milano, sez. spec. impresa - 7 luglio 2022

È nullo il trust caratterizzato dalla coincidenza tra disponente, trustee e beneficiario, a nulla rilevando che successivamente l’ufficio di trustee sia affidato ad altra persona e vengano nominati altri beneficiari in sostituzione dell’originario beneficiario. La causa concreta di siffatto trust deve essere individuata nella frode ai creditori malgrado l’atto istitutivo faccia riferimento al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari del disponente, considerato che esso è stato istituito quando le condizioni economiche della società di cui il disponente era amministratore e socio unico risultavano compromesse (in seguito, la società falliva e il disponente veniva convenuto in giudizio per mala gestio).