Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile n. 15839 - 15 giugno 2018
È certa e definitiva e quindi deducibile dal reddito imponibile la perdita conseguita alla cessione di crediti operata in virtù di cartolarizzazione il cui schema prevede che l’eventuale patrimonio residuo spetti al trust in cui è conferita la società veicolo, il quale lo devolverà in beneficenza.