Tribunale Modena - 8 luglio 2022
Nell’azione revocatoria avverso il conferimento in trust il trustee è sempre litisconsorte necessario in quanto unico soggetto titolare nei rapporti con i terzi dei diritti conferiti in trust. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento di immobili e quote societarie in trust posto in essere dal disponente, amministratore di fatto di una s.r.l. fallita: l’eventus damni sussiste in re ipsa, mentre la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, sussiste in quanto all’epoca del conferimento in trust la situazione di insolvenza della s.r.l. era irreversibile e il disponente, per il ruolo svolto all’interno della compagine sociale, non poteva non esserne consapevole.