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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale Parma ordinanza - 9 aprile 2018

È erroneo citare il trust nel giudizio per la revocatoria del conferimento di beni in trust, in quanto il trust non è un autonomo soggetto di diritti e difetta pertanto di personalità giuridica. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il trust autodichiarato istituito dal disponente successivamente al rilascio di fideiussione a favore di una s.r.l. nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, sussistendo l’eventus damni per avere il disponente istituito il trust sull’unico cespite presente nel proprio patrimonio e desumendosi la scientia damni in capo al disponente in quanto quest’ultimo era amministratore unico della società debitrice principale all’epoca dell’istituzione del trust e quindi non poteva non essere a conoscenza del pregiudizio arrecato alle altrui ragioni creditorie.