Tribunale Torino - 2 maggio 2018
Non può essere negato il riconoscimento a un trust interno il quale persegua uno scopo meritevole di tutela, quale il mantenimento agli studi e l’avviamento alla professione delle figlie del disponente. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente, inadempiente agli obblighi di pagamento contrattualmente assunti nei confronti della società agente in revocatoria, sussistendo l’eventus damni per non essere il residuo patrimonio del disponente idoneo a garantire un adeguato soddisfacimento del credito e desumendosi la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, in re ipsa.