Tribunale Arezzo - 8 maggio 2018
Sono legittimati passivi nel giudizio per la revocatoria del conferimento di beni in trust i beneficiari, sia di reddito che finali, in quanto l’attribuzione di benefici in loro favore non appare rimessa alla mera discrezionalità del trustee. Sono revocabili ex art. 2901 cod. civ. gli apporti in un trust familiare posti in essere da due conferenti, fideiussori di una s.r.l. nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione, sussistendo l’eventus damni in re ipsa e desumendosi la scientia damni in capo ai conferenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust, dalla circostanza che uno dei due conferenti era legale rappresentante della società debitrice principale, nonché coniuge del disponente e genitore dell’altro conferente.