Tribunale Forlì - 11 maggio 2018
Le esigenze di protezione dei creditori del disponente sono tutelate dall’inefficacia relativa del conferimento in trust anziché dalla nullità dell’atto istitutivo. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente, fideiussore di una s.r.l. nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, circa un mese prima dell’erogazione del mutuo al debitore principale, sussistendo l’eventus damni in re ipsa e desumendosi il consilium fraudis, elemento soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust, dalla circostanza che il disponente ha effettuato il conferimento in trust successivamente alla richiesta di finanziamento, della quale era al corrente, e il conferimento ha riguardato tutti i suoi beni.