Corte d’Appello Bari - 12 luglio 2022
L’apporto di finanza esterna nel concordato preventivo cui una s.r.l. chiede di essere ammessa non può essere dato dal conferimento in un trust liquidatorio di un bene immobile di proprietà di società immobiliare - scaturente dalla scissione della suddetta s.r.l. - con designazione della medesima immobiliare come trustee, del commissario giudiziale come guardiano e della massa dei creditori sociali quali beneficiari, in quanto, in primo luogo, l’istituzione di siffatto trust costituirebbe un atto di liberalità che la società immobiliare, essendo una società commerciale con fine di lucro, non è legittimata a compiere e, in secondo luogo, il conferimento in trust è suscettibile di revocatoria, il che nuocerebbe alla fattibilità del concordato.