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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale Roma - 25 maggio 2018

È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere da una coppia di coniugi, fideiussori di una s.r.l. nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, a beneficio dei propri figli successivamente al rilascio della fideiussione, desumendosi la scientia damni in capo ai disponenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust, dalla duplice circostanza che i disponenti avevano ricevuto, anteriormente al conferimento in trust, comunicazione dalla banca in cui veniva rappresentata la situazione deficitaria della debitrice principale e che essi rivestivano incarichi amministrativi all’interno di essa e sussistendo l’eventus damni per avere i coniugi conferito in trust tutti gli immobili di loro proprietà.