Tribunale d’Imperia - 30 maggio 2018
Il conferimento in un trust familiare posto in essere da un terzo costituisce legittima espressione dell’autonomia negoziale giacché la sua causa va ricercata nell’interesse ad incrementare il patrimonio del trust nell’ottica di avvantaggiare per il futuro i beneficiari, fra i quali v’è il figlio del terzo apportatore. Il terzo apportatore non può sindacare l’agire del trustee. Il sindacato sull’agire del trustee spetta al guardiano. Non può essere risolto il conferimento di un immobile in trust per avere il trustee acceso un mutuo sull’immobile. Il terzo che ha conferito un bene immobile in trust è legittimato a compiere sull’immobile atti conservativi ai sensi dell’art. 1356, co. 2, cod. civ.