Tribunale Torino - 4 giugno 2018
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento della nuda proprietà di beni immobili in un trust familiare posto in essere dal disponente, ex datore di lavoro del creditore agente in revocatoria e debitore di somme dovute a titolo di stipendi maturati in epoca anteriore al conferimento, sussistendo l’eventus damni per essere il residuo patrimonio del disponente (due automezzi) soltanto di poco superiore all’ammontare del credito e dunque troppo esiguo per offrire adeguata garanzia e desumendosi la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, per essere stato il conferimento in trust effettuato successivamente alla proposizione di azione davanti al giudice del lavoro da parte del creditore.