Tribunale Bolzano - 15 giugno 2018
I beneficiari finali che siano titolari di un diritto sui beni in trust sottoposto a termine iniziale sono legittimati passivi nell’azione di nullità relativa all’atto istitutivo del trust, nonché nell’azione revocatoria avente ad oggetto i beni in esso conferiti. L’eventuale pregiudizio dei creditori per il caso di insolvibilità del disponente non incide sulla meritevolezza della causa del trust familiare, anche considerato che non si dà coincidenza tra disponente, trustee e beneficiario. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento di beni immobili in un trust familiare posto in essere dal disponente, debitore verso l’agente della riscossione-attore, successivamente al sorgere delle ragioni di credito, sussistendo l’eventus damni in re ipsa e desumendosi la scientia damni, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, dalla circostanza che il trust è stato istituito successivamente all’instaurazione del giudizio avente ad oggetto il rapporto di credito-debito.