Tribunale Roma - 20 giugno 2018
Il trust lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori del disponente non è nullo e l’ordinamento appresta in favore di costoro dei rimedi speciali che comportano l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia. Il fatto che il trust sia maturato interamente nel contesto familiare e il disponente si sia riservato il diritto di abitazione sui beni conferiti in trust non costituisce indice della simulazione dell’operazione. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente-debitore successivamente alla pubblicazione della sentenza di condanna al pagamento del debito, sussistendo l’eventus damni per essersi il disponente liberato di tutto il proprio patrimonio immobiliare e desumendosi la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, in re ipsa