Tribunale Terni - 3 settembre 2018
I beneficiari non sono litisconsorti necessari nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust qualora non vantino diritti attuali sui beni conferiti. Il guardiano non è litisconsorte necessario nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust in quanto non vanta diritti attuali sui beni conferiti. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente, fideiussore di una s.r.l. nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione, sussistendo l’eventus damni per avere il disponente conferito in trust quasi tutti i suoi beni immobili e desumendosi la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust, dalla tempistica del conferimento, posto in essere pochi mesi dopo la richiesta della debitrice principale di sospendere il pagamento del debito, e dalla qualità di socio e membro del CdA della debitrice principale in capo al disponente.