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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale di Milano - 2 luglio 2018

È da rigettare la domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ. esperita avverso l’atto istitutivo di trust, in quanto questo è un atto neutro non avente contenuto dispositivo e quindi non in grado di incidere sulla garanzia dei creditori. L’unico atto impugnabile in sede revocatoria è l’atto di conferimento in trust.