Tribunale Treviso - 1 ottobre 2018
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente, condannato al risarcimento dei danni in favore del creditore agente in revocatoria, successivamente al fatto generatore dell’obbligazione risarcitoria (l’aggressione fisica perpetrata dal figlio del disponente), sussistendo l’eventus damni per avere il disponente conferito in trust l’unico immobile di sua proprietà e desumendosi la scientia damni, requisito richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, dal fatto che il disponente ha istituito il trust a distanza di poco più di un mese dalla pubblicazione della sentenza di condanna.