Corte d’Appello L’Aquila – 21 luglio 2022
Nel giudizio per la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. il beneficiario del vincolo di destinazione non assume la veste di litisconsorte necessario, pur essendo ammissibile il suo intervento in giudizio.
Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. costituito dai due soci di una s.n.c., successivamente fallita, sulle quote da loro detenute in una s.r.l. a vantaggio dell’altro socio della s.n.c. è revocabile ex art. 2901 cod. civ. in quanto volto a sottrarre alla garanzia patrimoniale le quote della s.r.l., come desumibile dal limitato lasso temporale intercorso tra la costituzione del vincolo e la richiesta di ammissione al concordato preventivo da parte della s.n.c., nonché dal fatto che già tre anni prima del conferimento in trust la s.n.c. aveva una consistente esposizione debitoria verso le banche e l’erario. La revocabilità non può essere esclusa per il fatto che il beneficiario del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. sia affetto da glaucoma, difettando la prova che il quadro clinico del beneficiario sia tanto grave da rendere indispensabili esborsi ulteriori rispetto alla sua retribuzione mensile e considerato che il beneficiario, poco dopo la costituzione del vincolo, donava ai due costituenti le quote da lui detenute nella suddetta s.r.l.