Tribunale Ragusa - 12 ottobre 2018
L’atto di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. posto in essere da due coniugi, la moglie debitrice - in forza di un contratto di fornitura di merci - verso la società agente in revocatoria e il marito garante del debito, successivamente alla scadenza di detto contratto e avente ad oggetto l’immobile di residenza dei disponenti, è revocabile ex art. 2901 cod. civ. nei riguardi della moglie, sussistendo l’eventus damni per essere l’immobile oggetto del vincolo ex art. 2645 ter cod. civ. l’unico immobile di proprietà del disponente ed essendo la scientia damni in re ipsa, ma non verso il marito, non avendo la società agente in revocatoria fatto riferimento nell’atto di citazione al credito verso il garante.