Tribunale Livorno - 5 novembre 2018
È revocabile ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. l’atto di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. posto in essere dal disponente, obbligato a corrispondere all’ex coniuge un assegno a titolo di mantenimento della figlia, successivamente alla sentenza fonte dell’obbligo di mantenimento, sussistendo l’eventus damni per non avere il disponente dimostrato di essere titolare di ulteriori cespiti aggredibili e desumendosi la scientia damni in capo al disponente dalla circostanza che questi aveva progressivamente cessato di adempiere all’obbligo di mantenimento dopo l’istituzione del vincolo ex art. 2645 ter cod. civ., destinato a far fronte ai bisogni della sua nuova famiglia.