Tribunale Pistoia - 29 novembre 2018
Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. costituito da una società immobiliare sui propri beni e finalizzato al soddisfacimento dei creditori del concordato preventivo cui è stata ammessa un’altra società è nullo in quanto l’interesse del ceto creditorio di una società insolvente non è meritevole di tutela ex art. 2645-ter cod. civ.