Tribunale Palermo - 12 novembre 2018
Il trust istituito dal socio quasi totalitario di una s.p.a. sui propri beni personali per agevolare l’omologazione del concordato preventivo della società medesima, con la previsione che il trust sarebbe cessato in caso di impossibilità di raggiungimento dello scopo, cessa in conseguenza della dichiarazione di fallimento della s.p.a. e i beni in esso conferiti tornano nella disponibilità del socio disponente.