Tribunale Firenze – 25 luglio 2022
La sola allegazione del perseguimento, da parte del disponente, di un fine reale – frodare i creditori – divergente dalla finalità apparente del trust non vale a provare la simulazione del trust.
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il trust autodichiarato a beneficio dei discendenti istituito dal disponente-trustee, fideiussore di una s.a.s. nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione: l’eventus damni sussiste per il fatto che nessun ulteriore bene immobile residua nel patrimonio del disponente-trustee, a nulla rilevando che, ai sensi dell’atto istitutivo, il trustee può garantire i debiti verso le banche della s.a.s., pure considerato che mai il trustee si è avvalso di detta facoltà; la scientia damni in capo al disponente-trustee, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, si desume dalla qualità di socio della s.a.s. in capo al disponente-trustee (che era quindi a conoscenza del dissesto societario), dalla natura autodichiarata del trust e dal fatto che il disponente-trustee poteva discrezionalmente impiegare i redditi a vantaggio dei beneficiari (così permanendo nella disponibilità dei beni in trust).