Tribunale Milano - 27 dicembre 2018
I beneficiari di un trust - i figli del disponente e un altro trust - non sono legittimati passivi nel giudizio per la dichiarazione di nullità del trust e per la revocatoria del conferimento di beni in esso effettuato. Il trust che abbia quale unico fine la segregazione patrimoniale dei beni del disponente è legittimo in quanto la causa naturale del trust è la realizzazione di un effetto segregativo. L’assenza della figura del guardiano e il potere del disponente di sostituire il trustee per giusta causa non costituiscono indici dell’immeritevolezza del trust. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dal debitore della banca agente in revocatoria successivamente all’ottenimento di decreto ingiuntivo da parte della medesima banca: sussiste in re ipsa la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust, mentre l’eventus damni si desume dall’assenza di ulteriori beni sui quali la banca può soddisfare le proprie ragioni.