Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile ordinanza n. 1131 - 17 gennaio 2019
Il conferimento dei beni in un trust istituito allo scopo di sostenere finanziariamente le attività dell’aeroporto umbro, salva la devoluzione degli eventuali beni residui ai soggetti individuati dai disponenti, non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni in quanto costituisce un atto neutro che non dà luogo a un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta. Il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni sorge quando viene individuato il soggetto beneficiato dall’incremento patrimoniale e viene dunque data esecuzione al programma del trust.