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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale Lecce - 21 gennaio 2019

Il trust in danno ai creditori del disponente non è nullo e la tutela riconosciuta a costoro è l’azione revocatoria. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente dopo aver sottoscritto cambiali a garanzia del credito vantato dall’attore in revocatoria: sussiste l’eventus damni per non avere il disponente dimostrato di detenere un patrimonio residuo idoneo al soddisfacimento del credito e si desume la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust, dalla circostanza che costui si è spogliato del proprio intero patrimonio immobiliare pochi mesi dopo aver sottoscritto le cambiali.