Commissione Tributaria Regionale Piemonte, Torino – 22 aprile 2022 n. 500 e n. 501
(In One Legale) I trust controllanti delle holding, le quali a loro volta controllano società intermedie, e caratterizzati dalla coincidenza soggettiva tra disponenti e beneficiari sono da considerarsi fittiziamente interposti, in quanto i disponenti-beneficiari sono in grado di condizionare i trustee nell’assunzione di significative decisioni e il guardiano, titolare di notevoli poteri, è una longa manus degli stessi disponenti-beneficiari. I dividendi distribuiti tanto dalle holding quanto dalle società intermedie devono essere imputati ai disponenti-beneficiari.