Tribunale Bari - 26 luglio 2022
Il provvedimento della Procura della Repubblica che, ai sensi dell’art. 20 della l. n. 44/1999 (“Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura”), dispone la sospensione dei termini del processo esecutivo in favore tanto della società debitrice quanto del trustee del trust in cui la debitrice ha conferito l’immobile ipotecato ed esecutato è idoneo a spiegare i propri effetti nell’esecuzione avviata dalla cessionario del credito avverso il trustee.