Tribunale Forlì - 11 marzo 2019
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente, fideiussore di una s.r.l. in favore della banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione: sussiste la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, per essere stato il trust istituito poco tempo prima dell’emissione di decreto ingiuntivo a favore della banca e per essere il disponente socio della debitrice principale, e l’eventus damni si desume in re ipsa, anche per via del fallimento della debitrice principale e l’inadempimento degli altri fideiussori. Il guardiano non è litisconsorte necessario nell’azione per la revocatoria del conferimento in trust in quanto non ha potere dispositivo sui beni in trust. I beneficiari non sono litisconsorti necessari nell’azione per la revocatoria del conferimento in trust se nulla possono vantare in via diretta ed attuale sui beni in trust.