Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite, ordinanza n.7621 - 18 marzo 2019
La clausola di proroga della giurisdizione a favore del “forum for the administration of the Trust” non si applica all’azione di declaratoria della nullità del trust. Ai sensi dell’art. 6, n. 1, della Convenzione di Lugano, sussiste la giurisdizione italiana sull’azione proposta dalla disponente-beneficiaria, cittadina italiana, nei confronti del trustee svizzero e di una fondazione beneficiaria italiana per far dichiarare la nullità del trust istituito all’estero, in quanto i convenuti sono tutti parti dell’unitario rapporto di trust dedotto in giudizio e sussiste un’evidente vincolo di interdipendenza tra la declaratoria di nullità e la condanna alla restituzione dei beni, sui quali il beneficiario potrebbe vantare un’aspettativa giuridicamente tutelata.