Corte Suprema di Cassazione, V Sez. Civ. n. 26795, 15 ottobre 2024
Per tutti i trust, siano essi auto-dichiarati o con trasferimento di beni, l’atto di dotazione è presupposto applicativo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale non in misura proporzionale ma in misura fissa. L’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta non al momento dell’istituzione del trust o in quello di dotazione patrimoniale dello stesso, fiscalmente neutri, ma semmai in seguito, al momento dell’eventuale trasferimento dei beni o dei diritti a terzi.