Tribunale Milano n. 9376 - 29 ottobre 2024
Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
Il possessore di un immobile, sia che agisca come attore o che resista come convenuto, non tenuto a dimostrare la continuità del possesso; è onere di chi neghi essersi verificata l'usucapione di provare l'intervenuta interruzione della situazione di possesso ovvero la semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ., a fondare la domanda di usucapione.