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Corte Suprema di Cassazione, III Sez. Civ. n. 28593, 6 novembre 2024

L’accoglimento della azione revocatoria di un atto di istituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi determina, ad esclusivo vantaggio del creditore attore, l’inefficacia del vincolo di destinazione con tale atto generato, ma non anche dei successivi atti di disposizione in favore di terzi dei beni conferiti nel fondo, siccome atti non dipendenti dall’atto di istituzione dello stesso.