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Corte d’Appello Milano - 25 agosto 2022

Revocato ex art. 2901 cod. civ. l’atto con cui un coniuge vende un immobile all’altro, è revocabile ex art. 2901, ult. co., cod. civ. il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. posto in essere dal coniuge acquirente su detto immobile a garanzia del soddisfacimento dei creditori del concordato preventivo di una s.p.a., partecipata sia dal costituente che dal coniuge venditore e amministrata da quest’ultimo, considerato che detto vincolo di destinazione costituisce atto di disposizione a titolo gratuito dell’immobile oggetto di revocatoria.