Tribunale Genova, sentenza n. 2812 - 6 novembre 2024
L’istituzione di un trust testamentario non viola il divieto di patti successori di cui all’art. 458 cod. civ.
La scelta del de cuius di istituire un trust ove far confluire i propri beni immobili in favore del figlio – anche qualora dettata dalla volontà di impedire che il figlio ne acquisisca la formale titolarità sì da esporlo ad azioni esecutive a causa di pendenze con il fisco – non si rivela in contrasto con una norma imperativa, l’ordine pubblico o il buon costume e non determina, quindi, la nullità del trust.