Tribunale Padova, sentenza n. 1749 - 11 novembre 2024
L’atto con cui si istituisce un vincolo di destinazione (ex art. 2645-ter cod. civ.) sui beni del disponente, pur non determinando un trasferimento di proprietà, è idoneo a sottrarre i beni all’azione esecutiva dei creditori, pregiudicando così la loro garanzia patrimoniale. In quanto atto a titolo gratuito e privo di un’adeguata utilità economica per il disponente, l’imposizione di tale vincolo può essere revocata ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., qualora sia realizzato in un momento successivo al sorgere dei crediti e sia conosciuto dal disponente il pregiudizio che l’atto arreca alla garanzia dei creditori. La consapevolezza del danno e la concreta possibilità di pregiudicare la soddisfazione dei creditori, anche in presenza di garanzie ipotecarie, configurano i presupposti per l’inefficacia dell’atto stesso.