Corte d’Appello Venezia, sentenza n. 1928 - 5 novembre 2024
L’azione revocatoria può essere utilmente proposta anche nei confronti dell'atto istitutivo del trust poichè l'inefficacia del primo comporta pure l'inefficacia del secondo.
L’istituzione di trust familiare non integra, di per sé, l’adempimento di un dovere giuridico ma configura – ai fini della revocatoria ordinaria – un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti.
L’assenza di contestazioni da parte del creditore rispetto alla istituzione del trust è irrilevante poiché, trattandosi di ipotesi di istituzione e dotazione del trust successivo all'assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.
E’ irrilevante che alla data di istituzione del trust il patrimonio del debitore sarebbe risultato ampiamente capiente rispetto al credito poiché, per la configurabilità dell’eventus damni, è sufficiente una variazione anche solo quantitativa del patrimonio del debitore che comporti maggiore incertezza o realizzazione del credito.