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Corte d’Appello Reggio Calabria, sentenza n. 805 - 15 novembre 2024

Il creditore che intenda utilmente pignorare i beni oggetto di separazione patrimoniale ha l’onere di esperire in via preventiva l’azione revocatoria avverso l’atto di costituzione del vincolo o, in alternativa, di trascrivere l’atto di pignoramento ex art. 2929-bis cod. civ. entro il termine di un anno dalla data in cui è stato trascritto l’atto pregiudizievole. Il vincolo di indisponibilità apposto su determinati beni, in data antecedente rispetto alla trascrizione del pignoramento e per cause meritevoli di tutela, potrà essere vittoriosamente opposto al creditore procedente nel caso in cui quest'ultimo non esperisca vittoriosamente l’azione revocatoria ovvero non provveda all'iscrizione del pignoramento secondo le prescrizioni di cui all’art. 2929-bis cod. civ.