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Corte d'Appello Venezia, sentenza n. 2054 - 26 novembre 2024

È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il fondo patrimoniale ex art. 167 ss. cod. civ. costituito da due coniugi quando il marito è fideiussore di una società nei confronti di una banca. Per l’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza da parte del coniuge debitore di arrecare pregiudizio al creditore. L’eventus damni consiste invece nell’aver il coniuge, garante e debitore, fatto fuoriuscire dal suo patrimonio beni immobili senza peraltro dimostrare che il patrimonio residuo risultasse sufficiente per soddisfare le società creditrici. La cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti determina comunque la condanna alle spese di lite degli appellanti.