Tribunale Ivrea, sentenza n. 1342 - 10 dicembre 2024
L’atto di costituzione del vincolo sui propri beni ex art. 2645-ter cod. civ., finalizzato a fornire al figlio beneficiario uno strumento stabile di protezione dei suoi interessi, pur non comportando il trasferimento della proprietà né la costituzione di diritti reali in senso stretto, produce effetti caratterizzati da ‘realità’ in senso ampio ed è pertanto idoneo a sottrarre i beni vincolati all’azione esecutiva per crediti non collegati alla destinazione stabilita, fintanto che il fine del vincolo non sia realizzato.