Corte d’Appello Firenze, sentenza n. 2061 - 11 dicembre 2024
L’atto istitutivo di un trust familiare, finalizzato al sostegno economico di un figlio, integra un atto a titolo gratuito ai fini della revocatoria ordinaria, non configurandosi come adempimento di un dovere giuridico, in quanto non obbligatorio per legge, ed essendo privo di una contropartita economica. Ai fini dell’accoglimento di un’azione revocatoria di trust, sulla scorta delle presunzioni semplici, la prova della scientia damni consiste nella consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori da parte del trustee e del beneficiario (partecipatio fraudis), rispettivamente moglie e figlio del disponente, che non può essere esclusa, essendo il vincolo parentale idoneo a far ritenere che entrambi fossero a conoscenza delle difficoltà economiche del disponente e del pregiudizio che l’atto istitutivo di trust arrecava alle ragioni creditorie.