Tribunale Ravenna, sentenza n. 1029 - 12 dicembre 2024
Ove un atto istitutivo o di dotazione di un trust sia giudicato invalido, il ‘relictum’ del disponente, medio tempore defunto, è destinato ad aumentare in misura corrispondente al valore degli attivi del trust. Se al contrario l’atto istitutivo o di dotazione di un trust, istituito in favore dei legittimari, sia valido, allora, qualora leda la legittima, dovrà essere soggetto ad azione di riduzione.
In caso di trust ‘inter vivos’ con effetti ‘post mortem’ di tipo discrezionale, la tutela dei diritti successori dei legittimari nei confronti del relativo atto istitutivo e dei successivi atti di conferimento è assicurata dall'azione di riduzione, i cui legittimati passivi devono individuarsi nei beneficiari, ove il trustee abbia già̀ eseguito il programma del disponente, dando corso alle relative disposizioni patrimoniali, e nel trustee nella contraria ipotesi in cui il trust non abbia ancora avuto esecuzione.
Le donazioni effettuate in epoca successiva alla istituzione di un trust discrezionale ‘inter vivos’ con effetti ‘post mortem’, qualificato come liberalità non donativa ex art. 809 cod. civ., devono essere soggette alla azione di riduzione, prima dell’atto di istituzione del trust. Solo qualora la eventuale riduzione non reintegri la lesione della legittima, sarà possibile agire con azione di riduzione avverso l’atto istitutivo.