Corte d’Appello Roma, sentenza n. 3024 - 2 maggio 2024
Il patto fiduciario è un atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario produttivo di effetti sul piano obbligatorio e per la cui validità non è richiesta la forma scritta.
La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria e promissiva del ritrasferimento, è un atto unilaterale riconducibile alla figura della promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., e svolge la funzione di dispensare colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il patto fiduciario fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria.