Tribunale Nocera Inferiore, sentenza 9 dicembre 2024
Ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di dotazione di beni in un trust a titolo di liberalità, posto in essere a seguito del sorgere del credito vantato dall'attore, è sufficiente la mera conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie.
La revoca ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. della vendita di beni effettuata dal trustee, in quanto atto a titolo oneroso, richiede la prova della partecipatio fraudis in capo al terzo acquirente, da fornirsi anche mediante presunzioni semplici, quali l’esistenza di legami familiari tra disponenti, trustee ed acquirente, il ridotto lasso temporale intercorrente tra le operazioni, la oggettiva sproporzione tra il valore dei beni ed il prezzo della compravendita