Tribunale Lagonegro, sentenza n. 704 - 18 dicembre 2024
La segregazione patrimoniale dei beni del disponente, quale effetto tipico del trust (art. 2 della Convenzione de L’Aja), non costituisce di per sé un motivo di invalidità dei negozi dispositivi con cui si vincolano beni in un trust, né può essere ritenuta in contrasto con l’ordine pubblico, ovvero contraria ai principi di tutela del credito e della responsabilità patrimoniale del debitore, in assenza di elementi che ne dimostrino l'illiceità o la finalità fraudolenta.
Il trust, pur mirando a segregare parte del patrimonio del disponente in favore di un terzo (il beneficiario), si inserisce nel quadro di istituti giuridici validi e tutelati dall’ordinamento interno, come la cartolarizzazione dei crediti, l’assicurazione sulla vita favore di terzo o i patrimoni destinati che non sono di per sé contrari all’ordine pubblico, salvo che emerga una frode ai creditori, circostanza in cui può essere esperita l’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. la quale, in ogni caso, si prescrive nel termine di cinque anni dalla data dell’ultimo atto di disposizione patrimoniale di cui si chiede la revocazione.