Tribunale Milano, sentenza n. 10907 - 18 dicembre 2024
Il disponente di un trust, istituito al fine di provvedere alla sicurezza economica, alle necessità abitative e all’assistenza sanitaria della madre beneficiaria, non può essere condannato alla ripetizione, a titolo di indebito oggettivo, delle somme in esso conferite, a favore della società creditrice, in quanto l’atto istitutivo e i conferimenti non sono accompagnati da un indebito arricchimento.