Tribunale Catania, sentenza n. 6115 - 19 dicembre 2024
Il curatore non ha il potere di apprendere direttamente i beni segregati in un trust autodichiarato da una società poi fallita, ma spetta all’organo amministrativo della società la decisione di revocare l’atto e cancellare la relativa trascrizione.
Il consiglio di amministrazione di una società che abbia istituito un trust autodichiarato e sia poi fallita è responsabile per il danno da svalutazione dei beni immobili conferiti nel trust e prodottosi a causa del lasso di tempo intercorso prima della riconsegna alla massa fallimentare.