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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale Roma, sentenza n. 19652 - 29 dicembre 2024

Il trust non ha un’autonoma soggettività giuridica per cui le azioni revocatorie ed esecutive non vanno notificate al trust, come autonomo soggetto di diritto, ma al trustee, in ragione della titolarità in capo solo a questo del potere di disposizione e di gestione sui beni.

Se un trust è negozio a causa gratuita, il giudizio revocatorio non vede il beneficiario come litisconsorte necessario, mentre il beneficiario è litisconsorte necessario se l’acquisto del suo diritto comporta un corrispettivo o un onere a suo carico.

Laddove un trust sia stato posto in essere allo scopo di provvedere al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dei familiari del disponente, può essere esperita l’azione revocatoria se risulta provata l’insorgenza del credito in epoca anteriore alla istituzione del trust, l’esistenza della consapevolezza, in capo al debitore che, con l'atto dispositivo compiuto diminuisca la consistenza delle garanzie creditorie, l’esistenza dell'effettività del danno, causato dal compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, la natura gratuita dell'atto di conferimento di beni.