Corte d’Appello Ancona, sentenza n. 1818 - 31 dicembre 2024
In caso di trust autodichiarato, in cui il disponente e il trustee coincidono, l’effetto segregativo non impedisce l’iscrizione di ipoteca sui beni conferiti nel trust, per i debiti contratti dal disponente-trustee, non verificandosi alcun effettivo trasferimento patrimoniale. Il trust non costituisce un soggetto autonomo di diritto ma un mero strumento di destinazione patrimoniale dunque l’iscrizione ipotecaria non comporta alcuna lesione dell’effetto segregativo in quanto resta ferma l’opponibilità del trust secondo le norme ordinarie ove ne sussistano i presupposti.