Tribunale Ascoli Piceno, sentenza n. 25 - 14 gennaio 2025
In tema di trust interno, il negozio giuridico istitutivo, pur potendo prevedere l’applicazione di un diritto straniero ai fini della disciplina convenzionale del rapporto, resta soggetto alle norme imperative dell’ordinamento italiano.
La causa del trust liberale è individuabile nello spirito di liberalità, qualificandolo come liberalità non donativa, esente dai requisiti formali previsti per la donazione. La data certa dell’atto può essere desunta da un testamento pubblico successivo che ne confermi la stipula, facendo piena prova fino a querela di falso.
In assenza di prova della nullità dell'atto costitutivo o di violazione delle norme imperative, le domande degli eredi volte alla restituzione dei beni conferiti nel trust e alla cancellazione delle relative trascrizioni devono essere rigettate.