Corte d’Appello Milano, n. 222 - 1° febbraio 2025
Il gestore del vincolo costituito ai sensi dell’art. 2645-ter cod. civ. non è litisconsorte necessario dell’azione revocatoria mossa dal creditore avverso l’atto unilaterale impositivo del vincolo di destinazione, in quanto il disponente ha mantenuto la titolarità del patrimonio destinato e la capacità di compiere in assoluta autonomia atti di gestione e dispositivi, attribuendo al terzo designato come gestore compiti e poteri tipici del mandatario.